Domande Frequenti

La normativa attuale definisce 4 tipologie di scarichi in base alla loro provenienza:

  • Acque reflue domestiche: acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 D.Lgs. 152/06); la normativa regionale (R.R. 03/06 del 24/03/2006) specifica ulteriormente la definizione, annoverando tra le acque domestiche anche quelle provenienti da laboratori di parrucchiere, barbiere, istituti di bellezza, lavanderie a secco a ciclo chiuso ed attività di stireria la cui attività sia rivolta esclusivamente all’utenza residenziale,commercio al dettaglio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, attività alberghiera e di ristorazione.
  • Acque reflue assimilabili al domestico: acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura, all’allevamento di bestiame, alla acqua coltura e piscicoltura, attività termali, così come specificate dall’art. 101 comma 7 del D. Lgs. 152/06. Anche in questo caso il R.R. 03/06 del 24/03/2006 specifica ulteriormente quali acque possono considerarsi tali: quelle il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile con i parametri della tabella 1 dell’allegato B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite (art. 5).
  • Acque industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74 del D. Lgs. 152/06).
  • Acque meteoriche di dilavamento: ai sensi dell’art. 2 del R.R. 04/06 è così definita quella parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti. Le acque meteoriche di dilavamento sono quindi distinte in:
    • Acque di prima pioggia, ovvero quelle corrispondenti, nella prima parte di un evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
    • Acque di seconda pioggia, ovvero la parte delle acque di dilavamento eccedente la prima pioggia.

La richiesta dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da un insediamento produttivo spetta al titolare dell’attività che si insedia, indipendentemente dal fatto che sia o meno il proprietario dello stabile. L’autorizzazione allo scarico deve essere richiesta al SUAP del comune competente.
Ciascuno scarico deve essere autorizzato. La modulistica attualmente in vigore permette la presentazione di un’istanza che comprenda più scarichi provenienti dal medesimo insediamento.
Ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06, ove più stabilimenti conferiscano mediante condotta ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 che attua la disciplina inerente l’Autorizzazione Unica Ambientale l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico è la Provincia. Il provvedimento di autorizzazione viene poi emesso dal SUAP del comune territorialmente competente che lo rende effettivo e cogente. L’autorizzazione allo scarico ha durata di 15 anni.
L’autorità competente al rilascio di tale provvedimento è l’ufficio d’ambito della provincia cui fa capo il comune dove è lo scarico. Non si configura come un’autorizzazione nei termini previsti dalla normativa e non ha scadenza, a meno che non intervengano modifiche sostanziali che vadano a incidere sostanzialmente sulla qualità e quantità delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura. In questi casi è necessario presentare nuova documentazione che attesti lo stato degli scarichi.
La presa d’atto di scarico domestico da insediamento produttivo è rilasciata direttamente da BrianzAcque. Si pone come strumento di supporto al monitoraggio delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura al fine di garantire un migliore servizio di fognatura e depurazione.
Non si configura come un’autorizzazione nei termini previsti dalla normativa. Infatti per legge, art. 124 D. Lgs. 152/06, gli scarichi domestici sono sempre ammessi in pubblica fognatura, nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico ed approvati dall’autorità d’ambito.
Non ha scadenza, a meno che non intervengano modifiche sostanziali che vadano a incidere sostanzialmente sulla qualità e quantità delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura. In questi casi è necessario presentare nuova documentazione che aggiorni lo stato degli scarichi.
Si, occorre in ogni caso presentare istanza di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia; qualora si tratti di attività appartenenti alle categorie indicate nell’art. 3 comma 1 lettere a) e b) del R.R. 04/06, la domanda di autorizzazione deve riportare in aggiunta ai contenuti già previsti, anche la motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni del R.R. 04/06 che disciplinano il trattamento e la separazione di tali acque.
Non esiste un unico metodo per separare le acque meteoriche di prima e di seconda pioggia.
L’essenziale è che non venga meno il criterio adottato dalla normativa per individuare le acque meteoriche di prima pioggia.
BrianzAcque richiede che lo scarico di tali acque avvenga al termine dell’evento meteorico e prima dell’inizio del successivo evento. Questo significa che lo scarico delle acque di prima pioggia deve avvenire entro le 96 ore successive al termine dell’evento meteorico, stante la definizione di evento meteorico contenuta nel R.R. 04/06.
Tra i metodi accettati da BrianzAcque per la separazione delle acque meteoriche, si porta ad esempio la realizzazione di una vasca che abbia le dimensioni di 5 mc per ogni 1000 mq di superficie impermeabile scolante. Questo infatti rappresenta il volume delle acque di prima pioggia. A riempimento avvenuto, la vasca si chiude e si riaprirà solo al momento dello scarico in pubblica fognatura nei tempi precedentemente descritti.
Laddove vi siano vincoli di natura tecnica (ad esempio impermeabilità del terreno) o prescrittiva (ad esempio ordinanze di enti competenti, presenza di una fascia di rispetto di un pozzo di emungimento acque potabili), BrianzAcque accetta di ricevere le acque meteoriche che non possono essere inviate in recapiti alternativi, ad una portata massima stabilita in 40 lt/sec per ettaro di superficie impermeabile scolante nel caso di aree già urbanizzate, ovvero in 20 lt/sec per ettaro di superficie impermeabile scolante nel caso di arre di espansione, in linea con i principi del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia.
Il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi è rilasciato dal comune territorialmente competente, acquisito il parere del gestore del servizio idrico.
Ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06, le spese occorrenti per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Sulla base di ciò, alla ricezione della pratica, BrianzAcque srl invia un preventivo per gli oneri istruttori attualmente calcolato sulla base della superficie lorda di pavimentazione dell’insediamento oggetto dell’istruttoria. Il pagamento delle spese istruttorie è condizione necessaria per il prosieguo della pratica e l’emissione del relativo parere tecnico finalizzato al rilascio del provvedimento da parte dell’autorità competente.
Si, BrianzAcque offre gratuitamente agli utenti anche questo servizio. Il parere preventivo, rivolto alla valutazione della correttezza formale dello schema fognario interno all’insediamento, non sostituisce il parere tecnico previsto all’interno dei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento.
Se la rete fognaria è collettata all’impianto di depurazione di acque reflue urbane e la pendenza della rete lo consente, non è obbligatorio averla. La scelta tecnica ricade in questo caso sul richiedente del permesso di allacciamento.
No, in condizioni normali BrianzAcque esegue direttamente l’allacciamento alla pubblica fognatura, una volta ottenuto il permesso di allacciamento da parte del comune. Il settore che si occupa dell’esecuzione dell’allacciamento è il Settore Fognature.
Le deroghe allo scarico concesse dal precedente gestore dell’impianto di Monza S. Rocco non sono più in essere. A tale proposito l’Autorità d’Ambito della Provincia di Monze e Brianza ha predisposto delle modalità per consentire alle attività che godevano di tali deroghe di rientrare nei limiti di legge vigenti (tabella 3 allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06). Si rimanda pertanto a quanto previsto nella delibera n. 1 del 15/10/2012 del Consiglio di Amministrazione dell’ATO della Provincia di Monza e Brianza.
La normativa vigente (art. 101 del D. Lgs. 152/06) consente all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, di concedere deroghe temporanee per i periodi di avviamento e di arresto e per eventuali guasti, nonché per gli ulteriori transitori necessari per il ritorno nelle condizioni di regime.
In qualità di incaricato di pubblico servizio, BrianzAcque può effettuare sopralluoghi e campionamenti degli scarichi in pubblica fognatura di un insediamento sito nel proprio territorio. I campionamenti sono eseguiti sia a fini tariffari, per il calcolo della quota di fognatura e depurazione che gli utenti con scarichi industriali sono tenuti a versare, sia ai fini della tutela dei propri impianti di depurazione di acque reflue urbane, verificando pertanto il rispetto dei limiti di legge vigenti.
Certamente. È sufficiente inviare una richiesta scritta a BrianzAcque ai recapiti indicati nel verbale di prelievo rilasciato in copia al rappresentante della società presso il quale è stato eseguito il prelievo delle acque.
Certamente. BrianzAcque garantisce il diritto di difesa ed il soggetto sottoposto a prelievo ha il diritto di richiedere e far analizzare autonomamente il controcampione, che deve provenire dal medesimo campione di reflui da cui BrianzAcque ha estratto le proprie aliquote.
BrianzAcque esegue i campionamenti seguendo le metodiche indicate dal manuale APAT-CNR-IRSA 29/2003.
Ciascuno dei laboratori fornitori di BrianzAcque utilizza metodi analitici ufficialmente riconosciuti, indicandoli nel rapporto di prova, principalmente costituiti dai metodi previsti dal manuale APAT-CNR-IRSA 29/2003. BrianzAcque si rivolge inoltre esclusivamente a laboratori certificati ed accreditati per un numero di parametri non inferiore a 15.