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Che cosa è l’accesso civico (art. 5 D.Lsg 33/2013)


Il diritto di accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati.
L’accesso civico può essere semplice o generalizzato.

Riferimenti normativi


L’accesso civico è disciplinato ai sensi del D.lgs 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Modalità operative


L’istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque. È completamente gratuita, salvo eventuale rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali e non necessita di motivazione e va presentata al Responsabile Trasparenza con le seguenti modalità:

Ripartizione


Accesso Civico semplice

È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la società abbia omesso di pubblicare, laddove la pubblicazione è obbligatoria per legge o altra fonte normativa (art. 5 comma 1 D.Lgs 33/2013).

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver verificato l’obbligo di pubblicazione del dato o della informazione richiesta, dà corso agli adempimenti per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Società Trasparente”, comunicando al richiedente, ove possibile, il collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il documento risulti già pubblicato o non formi oggetto di pubblicazione obbligatoria, il responsabile della Trasparenza ne dà comunicazione al richiedente indicando il collegamento ipertestuale o le motivazioni della mancata pubblicazione.
La procedura si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso.

Accesso Civico generalizzato

È i diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli di obbligatoria pubblicazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013.
Il Responsabile della Trasparenza individua e comunica agli eventuali controinteressati la richiesta di accesso. L’eventuale opposizione motivata alla richiesta di accesso può essere presentata entro 10 giorni. Decorso tale termine la società, trasmette, rifiuta, differisce o limita la documentazione richiesta. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 5 bis D.Lgs 33/2013.

Ritardo o mancata risposta


Nel caso in cui siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso senza risposta, il richiedente può chiedere al Presidente l’esercizio del potere sostitutivo con le seguenti modalità:

Tutela


Contro il silenzio o le decisioni in merito alle istanze di accesso civico, il richiedente può ricorrere al giudice amministrativo ai sensi dell’art 5 comma 5 del D.lgs 33/2013 e delle disposizioni di cui al D.lgs 104/2010 e s.m.i.

Registro degli accessi


Elenco delle richieste di accesso generalizzato con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

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